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Le sanzioni (penali, ritiro e sospensione patente) per la guida in stato di ebbrezza da alcool

variano in relazione al tasso di alcool accertato.

Articolo 186 codice della strada.

IPOTESI LIEVE, non sanzionabile dal punto di vista penale e soggetta esclusivamente a sanzioni amministrative (sospensione patente e sanzione amministrativa). Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Sanzione  pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

IPOTESI GRAVE,  reato penale e con sanzioni amministrative. Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

IPOTESI GRAVISSIMA, reato penale con sanzioni amministrative. Accertamento dell'ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla metà quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Infine, la patente verrà revocata (ritiro) in caso di recidiva nel biennio.